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L'ATTIVITA' SVOLTA IN FORMA SOCIETARIA

L'attività può essere svolta, oltre che individualmente, anche in forma societaria, mediante la costituzione di una società.
In questo caso la figura titolare del business è una persona giuridica, un soggetto distinto dalle persone fisiche (soci) che la costituiscono.
Secondo il nostro codice civile, infatti, con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili.

Lo svolgimento dell'attività mediante società è naturalmente più articolato e comporta l'iscrizione alla camera di commercio, l'attribuzione di un numero di partita IVA che identifica appunto la società e infine un sistema di tassazione diverso rispetto alla tassazione del lavoro autonomo. 

Nello specifico, le società di capitali hanno una vera e propria personalità giuridica distinta dai soci e rappresentano la forma societaria da un lato più complessa in materia di costituzione e adempimenti, ma dall'altro lato con la maggiore tutela per i soci, i quali non rispondono con il proprio patrimonio dei debiti contratti dalla società.

Le società di persone invece non sono ritenuti soggetti giuridici pienamente distinti dai singoli soci che ne fanno parte. 
Queste società quindi possano essere titolari di diritti e doveri, ma la responsabilità per i debiti contratti può trasferirsi sui soci, i quali rispondono in modo illimitato e solidale (con alcune eccezioni).


Al momento della costituzione della società è necessario effettuare diverse scelte che riguardano il tipo di società, la predisposizione dello statuto e dell’atto costitutivo, la preventivazione dei costi di gestione e di contabilità.
 
La forma più diffusa di società di capitali è la società a responsabilità limitata (SRL), che deve essere costituita con la necessaria presenza del notaio e che deve possedere un capitale sociale non inferiore a € 10.000.

E’ utile rilevare come i recenti interventi normativi diano la possibilità di costituire una società anche direttamente online e senza notaio, attraverso la predisposizione telematica di un modello di statuto e di atto costitutivo firmati digitalmente.
 
Tali agevolazioni per la costituzione della società si riferiscono in primo luogo alla “startup innovativa” che rispetti quindi i requisiti previsti dalla legge per l’apposita iscrizione al Registro delle Imprese.

In secondo luogo tale possibilità è concessa anche alla “società a responsabilità limitata semplificata”, che a fronte di risparmio in onorari notarili presenta dei limiti in termini di contenuto di statuto e di atto costitutivo, con impossibilità di inserimento di clausole a livello statutario.

Ecco di seguito le caratteristiche di queste due peculiari tipologie di società: 
 

Per qualsiasi dubbio o approfondimento sui modelli di società o su come costituire una società è possibile contattare lo Studio all'indirizzo email risorse@cplegalstudio.com o al numero 02/83591541.


 

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