
Azione civile per responsabilità sanitaria: modalità e termini
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Chi ritiene di essere stato vittima di un caso di malasanità, se sussistono i presupposti di legge, può agire nei confronti della struttura sanitaria e/o dei medici dinanzi al Tribunale civile per chiedere l'accertamento della responsabilità medica e il conseguente risarcimento dei danni.
La tutela si estende anche ai parenti del paziente danneggiato, i quali possono chiedere il risarcimento per i danni riflessi.
La procedura: consulenza tecnica preventiva o tentativo di mediazione
Prima di avviare una vera e propria causa, la procedura prevista dalla Legge n. 24/2017 prevede l’obbligo di instaurare un procedimento di accertamento tecnico preventivo, o, in alternativa, di tentare una mediazione tra le parti.
L’Accertamento Tecnico Preventivo (cd. ATP) si introduce con un ricorso dinanzi al Tribunale civile, il quale nominerà uno o più consulenti d’ufficio per la redazione di una perizia medico-legale volta a verificare la sussistenza o meno di eventuali responsabilità in capo alla struttura sanitaria e ai medici coinvolti.
Il procedimento di mediazione invece si svolge avanti a un organismo di conciliazione e prevede che sia un mediatore a tentare la conciliazione fra le parti.
Il giudizio
Nel caso in cui non si raggiunga un accordo tra le parti all’esito dell’accertamento tecnico preventivo o della mediazione, si potrà agire in giudizio avviando una causa civile contro l’Ospedale e/o i medici coinvolti.
Il Giudice valuterà se la causa può essere decisa sulle risultanze della consulenza tecnica ottenuta in sede di ATP oppure se è necessario procedere a un'integrazione o rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
In caso di conferma della responsabilità medica, il giudizio si concluderà con una sentenza di condanna nei confronti dell’Ospedale e/o dei sanitari coinvolti al risarcimento del danno.
I termini di prescrizione
Per agire in giudizio è necessario rispettare i termini di prescrizione previsti dal nostro ordinamento, che variano in base al tipo di attore in giudizio e di parte chiamata in causa.
Il paziente infatti può agire in giudizio nei confronti della struttura sanitaria entro 10 anni da quando si è verificato l’evento, mentre nei confronti del medico il termine è di 5 anni da quando si è verificato l’evento, a meno che medico e paziente non abbiano stipulato un contratto tra di loro: in questo caso il termine è comunque 10 anni.
Infine, i parenti del paziente hanno sempre un termine di 5 anni per agire contro la struttura e il medico.
L'intervento di CP Legal
Lo Studio, avvalendosi di medici-legali e specialisti, valuta preliminarmente la sussistenza o meno di eventuali profili di responsabilità e, di conseguenza, i margini per iniziare un’azione civile.
In caso di sussistenza di margini per procedere, lo Studio si occuperà di avviare l’accertamento tecnico preventivo o la mediazione e, nel caso si renda necessario, si occuperà di instaurare la vera e propria causa nei confronti della struttura responsabile.
Per quanto attiene alle spese legali, si seguiranno le tariffe forensi previste dall'apposito decreto ministeriale, rammentando che, in caso di vittoria della causa, il principio della soccombenza prevede che, salvo casi particolari, esse siano poste a carico della parte soccombente.
Modalità di contatto
Per una valutazione preliminare sulle possibilità di azione è possibile inviare un'email a info@cplegalstudio.com, indicando i propri dati per essere ricontattati, descrivendo nel dettaglio la vicenda e allegando eventualmente la documentazione utile per una prima analisi.
Lo Studio si occuperà di prospettare la strategia da attuare nella fattispecie e di preventivare tutte le spese necessarie nel caso si voglia proseguire giudizialmente.